Art. 338
AccordoTitolo VCapo 1

Art. 338

415 / 488
In vigore dal 24 ott 2015
La cooperazione reciproca riguarda, fra l'altro: a) l'attuazione di strategie e politiche in campo energetico e lo sviluppo/l'elaborazione di previsioni e scenari, il miglioramento del sistema di registrazione statistica nel settore dell'energia sulla base di uno scambio tempestivo di informazioni relative ai bilanci e ai flussi energetici, conformemente alle pratiche internazionali e agli sviluppi delle infrastrutture; b) l'istituzione di meccanismi efficaci per affrontare possibili situazioni di crisi energetica in uno spirito di solidarietà; c) l'ammodernamento e il potenziamento delle attuali infrastrutture energetiche di interesse comune, anche in termini di capacità di produzione di energia e di integrità e sicurezza delle reti energetiche, la progressiva integrazione della rete elettrica ucraina in quella europea, il completo rinnovamento dell'infrastruttura per il transito dell'energia e l'installazione di sistemi di misurazione transfrontalieri alle frontiere esterne dell'Ucraina, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di interesse comune per diversificare le fonti, i fornitori, le vie e i metodi di trasporto dell'energia secondo modalità valide dal punto di vista economico e ambientale; d) lo sviluppo, attraverso riforme normative, di mercati dell'energia competitivi, trasparenti e non discriminatori in linea con la disciplina e le norme dell'UE; e) la cooperazione nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia del 2005; f) il potenziamento e il rafforzamento della stabilità e della sicurezza a lungo termine delle attività di scambio, transito, esplorazione, estrazione, raffinazione, produzione, immagazzinamento, trasporto, trasmissione, distribuzione e marketing o vendita di materiali e prodotti energetici su basi reciprocamente vantaggiose e non discriminatorie, nel rispetto delle norme internazionali, in particolare del Trattato sulla Carta dell'energia del 1994, dell'accordo dell'OMC e del presente accordo; g) la progressiva costruzione di un contesto stabile e favorevole agli investimenti attraverso la realizzazione delle condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altra natura e la promozione degli investimenti reciproci in campo energetico su basi non discriminatorie; h) una cooperazione efficiente con la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e altre organizzazioni e altri strumenti finanziari internazionali per sostenere la cooperazione tra le Parti in materia di energia; i) la promozione dell'efficienza energetica e del risparmio energetico, anche attraverso l'introduzione di politiche e quadri giuridici e regolamentari nel campo dell'efficienza energetica, con l'obiettivo di realizzare importanti miglioramenti in linea con le norme UE, per quanto riguarda la generazione, la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'uso dell'energia efficienti e compatibili con il funzionamento dei meccanismi di mercato, nonché l'uso efficiente dell'energia per le apparecchiature, per l'illuminazione e negli edifici; j) lo sviluppo e il sostegno delle energie rinnovabili secondo modalità valide dal punto di vista economico e ambientale, lo sviluppo e il sostegno dei combustibili alternativi, compresa la produzione sostenibile di biocombustibili, e la cooperazione in materia di regolamentazione, certificazione, normazione e di sviluppo tecnologico e commerciale; k) la promozione del meccanismo di attuazione congiunta (Joint Implementation Mechanism) in applicazione del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1997 per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra attraverso progetti incentrati sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili; l) la cooperazione tecnica e scientifica e lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il perfezionamento delle tecnologie riguardanti la produzione, il trasporto, l'approvvigionamento e l'uso finale dell'energia. Un'attenzione particolare è riservata alle tecnologie rispettose dell'ambiente ed efficienti dal punto di vista energetico, comprese quelle per la cattura e lo stoccaggio del carbonio e per un utilizzo efficiente e pulito del carbone, conformemente a principi consolidati, quali quelli contenuti nell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina; m) la cooperazione nel quadro degli organismi di normazione europei e internazionali operanti nel settore dell'energia.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-338