Art. 332 · Attuazione di una soluzione concordata
AccordoSez. 2

Art. 332

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Attuazione di una soluzione concordata

In vigore dal 24 ott 2015
Attuazione di una soluzione concordata 1. Quando le Parti concordano una soluzione comune, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato. 2. Ciascuna delle Parti informa per iscritto l'altra Parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata. 3. Su richiesta delle Parti, il mediatore trasmette alle Parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi: a) della misura contestata oggetto del procedimento; b) delle procedure seguite; c) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine del procedimento, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore dà alle Parti quindici giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni formulate entro il suddetto termine dalle Parti, il mediatore presenta alle Parti entro quindici giorni la relazione finale dei fatti. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.
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