Accordo›Sez. 4
Art. 326
215 / 488Modifica del capo
In vigore dal 24 ott 2015
Modifica del capo
Il comitato per il commercio può decidere di modificare il presente capo, il regolamento di procedura per gli arbitrati di cui all'allegato XXIV del presente accordo e il codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori di cui all'allegato XXV del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-326