Accordo›Sez. 4
Art. 325
214 / 488Termini
In vigore dal 24 ott 2015
Termini
1. Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.
2. I termini indicati nel presente capo possono essere prorogati previo accordo fra le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-325