Art. 319 · Informazioni e consulenza tecnica
AccordoSez. 3

Art. 319

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Informazioni e consulenza tecnica

In vigore dal 24 ott 2015
Informazioni e consulenza tecnica Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia, se lo ritiene opportuno per il procedimento arbitrale. Il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti, se lo ritiene opportuno. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a entrambe le Parti affinché possano formulare osservazioni. Le persone fisiche o giuridiche interessate stabilite nel territorio delle Parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, conformemente al regolamento di procedura contenuto nell'allegato XXIV del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-319