Art. 318 · Regolamento di procedura
AccordoSez. 3

Art. 318

189 / 488

Regolamento di procedura

In vigore dal 24 ott 2015
Regolamento di procedura 1. Le procedure di risoluzione delle controversie alle quali si applica il presente capo sono disciplinate dal regolamento di procedura di cui all'allegato XXIV del presente accordo. 2. Le udienze del collegio arbitrale sono pubbliche conformemente al regolamento di procedura di cui all'allegato XXIV del presente accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-318