Accordo›Sez. 1
Art. 309
404 / 488Conciliazione per le controversie urgenti in materia di energia
In vigore dal 24 ott 2015
Conciliazione per le controversie urgenti in materia di energia
1. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, le Parti possono, presentando una richiesta al collegio, chiedere al presidente del collegio di fungere da conciliatore per qualsiasi aspetto legato alla controversia.
2. Il conciliatore cerca di pervenire a una soluzione concordata della controversia oppure a un accordo su una procedura in tal senso.
Il conciliatore, se entro quindici giorni dalla nomina non è riuscito a giungere a tale accordo, raccomanda una soluzione della controversia oppure una procedura in tal senso e decide le modalità e le condizioni che devono essere rispettate a decorrere da una data specifica da lui indicata sino alla soluzione della controversia.
3. Le Parti e i soggetti sottoposti al controllo o alla giurisdizione delle Parti rispettano le raccomandazioni sulle modalità e sulle condizioni formulate a norma del paragrafo 2 del presente articolo per i tre mesi seguenti la decisione del conciliatore oppure sino alla soluzione della controversia, se essa interviene prima di tale termine.
4. Il conciliatore rispetta il codice di condotta degli arbitri.
Storico versioni
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