Art. 296 · Mantenimento dei livelli di protezione
AccordoCapo 13

Art. 296

382 / 488

Mantenimento dei livelli di protezione

In vigore dal 24 ott 2015
Mantenimento dei livelli di protezione 1. Le Parti non omettono di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, con la loro azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti. 2. Le Parti non indeboliscono nè riducono la protezione in materia di ambiente o di lavoro garantita dalla loro legislazione per favorire gli scambi o gli investimenti non applicando le loro disposizioni legislative o regolamentari o le loro norme, o altrimenti derogandovi o proponendo di non applicarli o di derogarvi, in modo tale da incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti.
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