Art. 290 · Diritto di regolamentare
AccordoCapo 13

Art. 290

376 / 488

Diritto di regolamentare

In vigore dal 24 ott 2015
Diritto di regolamentare 1. Le Parti, riconoscendo il diritto di ciascuna di esse di stabilire i livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro e le politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile conformemente ai pertinenti accordi e principi internazionalmente riconosciuti nonché quello di adottare o modificare di conseguenza le proprie disposizioni legislative, dispongono che la propria legislazione preveda livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro e si adoperano per il miglioramento di tale legislazione. 2. Per realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, l'Ucraina procede al ravvicinamento delle sue disposizioni legislative e regolamentari e delle sue pratiche amministrative all'acquis dell'UE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-290