Art. 286 · Riesame e ricorso
AccordoCapo 12

Art. 286

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Riesame e ricorso

In vigore dal 24 ott 2015
Riesame e ricorso 1. Ciascuna delle Parti istituisce o mantiene procedure o tribunali o altre istanze giurisdizionali indipendenti, se del caso anche a carattere semigiudiziario o amministrativo, per il riesame e, nei casi in cui ciò sia giustificato, per la rettifica tempestiva delle misure amministrative nei settori contemplati dal presente accordo. Tali tribunali, istanze giurisdizionali o procedure sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'applicazione amministrativa e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione. 2. Ciascuna delle Parti provvede affinché presso tali tribunali, istanze giurisdizionali o in tali procedure le parti del procedimento abbiano diritto a: a) una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati oppure, ove la legislazione della Parte lo prescriva, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa. 3. Fatta salva la possibilità di ricorso o di ulteriore riesame nei modi previsti nella rispettiva legislazione interna, ciascuna delle Parti provvede a che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorità competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda le misure amministrative in questione.
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