Accordo›Capo 12
Art. 284
366 / 488Richieste di informazioni e punti di contatto
In vigore dal 24 ott 2015
Richieste di informazioni e punti di contatto
1. Le Parti istituiscono o mantengono meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni presentate dalle persone interessate in merito a misure di applicazione generale, proposte o in vigore, e alle loro modalità generali di applicazione.
Al fine di agevolare le comunicazioni tra le Parti sulle materie contemplate dal presente accordo, ciascuna Parte designa, in particolare, un punto di contatto. Su richiesta di una delle Parti, il punto di contatto indica l'ufficio o il funzionario competente e fornisce l'assistenza necessaria ad agevolare la comunicazione con la Parte richiedente.
Le richieste di informazioni possono essere trasmesse attraverso i meccanismi istituiti in forza del presente accordo.
2. Le Parti riconoscono che una risposta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non può essere definitiva o giuridicamente vincolante ma ha solo uno scopo informativo, salvo quanto altrimenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti.
3. Su richiesta dell'altra Parte, una Parte comunica sollecitamente le informazioni e risponde alle domande relative a ogni misura di applicazione generale in vigore o proposta che secondo la Parte richiedente può influire sull'attuazione del presente accordo, indipendentemente dal fatto che tale misura sia stata o no preventivamente notificata alla Parte richiedente.
4. Le Parti mantengono o istituiscono gli opportuni meccanismi per le persone interessate cui è affidato il compito di cercare una soluzione efficace ai problemi delle persone interessate dell'altra Parte derivanti dall'applicazione delle misure di applicazione generale e dai procedimenti amministrativi di cui all' del presente accordo. Questi meccanismi dovrebbero essere facilmente accessibili, temporalmente definiti, orientati ai risultati e trasparenti. Essi non pregiudicano le procedure di ricorso o di riesame che le Parti istituiscono o mantengono, nè i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dal titolo IV, capo 14 (Risoluzione delle controversie) e capo 15 (Mediazione), del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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