Accordo›Capo 12
Art. 282
364 / 488Obiettivo e campo di applicazione
In vigore dal 24 ott 2015
Obiettivo e campo di applicazione
1. Riconoscendo l'incidenza che il rispettivo contesto regolamentare può avere sui reciproci scambi commerciali, le Parti istituiscono e mantengono un quadro regolamentare efficace e prevedibile per gli operatori economici attivi sul loro territorio, in particolare per i piccoli operatori, tenendo nel debito conto i requisiti di certezza del diritto e proporzionalità.
2. Le Parti, riaffermando i loro rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, introducono chiarimenti e migliori regole in materia di trasparenza, consultazione e migliore gestione delle misure di applicazione generale che possono avere un'incidenza sulle materie disciplinate dal presente accordo.
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