Accordo›Capo 11
Art. 273
353 / 488Trasporti
In vigore dal 24 ott 2015
Trasporti
Per quanto concerne il trasporto di energia elettrica e gas, e in particolare l'accesso di terzi all'infrastruttura fissa, le Parti adeguano la loro legislazione richiamata nell'allegato XXVII del presente accordo e nel trattato che istituisce la Comunità dell'energia del 2005, al fine di garantire che le tariffe, pubblicate anteriormente alla loro entrata in vigore, le procedure di assegnazione delle capacità e tutte le altre condizioni siano obiettive, ragionevoli e trasparenti e non discriminino in base all'origine, alla proprietà o alla destinazione dell'energia elettrica o del gas.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-273