Art. 258 · Monopoli di Stato
AccordoCapo 10Sez. 1

Art. 258

344 / 488

Monopoli di Stato

In vigore dal 24 ott 2015
Monopoli di Stato 1. Ciascuna delle Parti riordina i monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo in modo che venga esclusa qualunque misure discriminatoria tra le persone fisiche o giuridiche delle Parti per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. 2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti di cui al capo 8 (Appalti pubblici) del titolo IV del presente accordo. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono essere interpretate come tali da impedire a una Parte di creare o mantenere un monopolio di Stato.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-258