Art. 242 · Pubblicazione delle decisioni giudiziarie
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Art. 242

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Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

In vigore dal 24 ott 2015
Pubblicazione delle decisioni giudiziarie Le Parti assicurano che, nell'ambito delle azioni giudiziarie proposte per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione dell'informazione concernente la decisione, compresa la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Le Parti possono prevedere ulteriori misure di pubblicità, appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicità a grande diffusione.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-242