Art. 240 · Risarcimento del danno
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Art. 240

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Risarcimento del danno

In vigore dal 24 ott 2015
Risarcimento del danno 1. Le Parti dispongono che l'autorità giudiziaria, nel fissare il risarcimento del danno: a) tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; oppure b) in alternativa alla precedente lettera a), possa fissare, nei casi opportuni, una somma forfettaria in base a elementi quali, almeno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione. 2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le Parti possono prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero degli utili o il pagamento di danni che possono essere predeterminati.
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