Art. 24 · Cooperazione giudiziaria
AccordoTitolo III

Art. 24

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Cooperazione giudiziaria

In vigore dal 24 ott 2015
Cooperazione giudiziaria 1. Le Parti decidono di sviluppare ulteriormente la cooperazione giudiziaria civile e penale, avvalendosi appieno dei pertinenti strumenti internazionali e bilaterali e fondandosi sui principi della certezza del diritto e del diritto a un processo equo. 2. Le Parti convengono di agevolare ulteriormente la cooperazione giudiziaria civile tra UE e Ucraina sulla base degli strumenti giuridici multilaterali applicabili, in particolare delle convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori. 3. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le Parti si adoperano per migliorare gli accordi sull'assistenza giudiziaria reciproca e sull'estradizione mediante, se del caso, l'adesione ai pertinenti strumenti internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa e allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998 di cui all' del presente accordo, la loro attuazione e una più stretta cooperazione con Eurojust.
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