Art. 212 · Definizione
Accordo

Art. 212

54 / 488

Definizione

In vigore dal 24 ott 2015
Definizione Ai fini del presente accordo si intende per: a) "disegno o modello": l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento; b) "prodotto": qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese, tra l'altro, le componenti destinate a essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori; c) "prodotto complesso": un prodotto costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-212