Accordo
Art. 212
54 / 488Definizione
In vigore dal 24 ott 2015
Definizione
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) "disegno o modello": l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;
b) "prodotto": qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese, tra l'altro, le componenti destinate a essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori;
c) "prodotto complesso": un prodotto costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-212