Art. 205 · Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche
Accordo

Art. 205

47 / 488

Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche

In vigore dal 24 ott 2015
Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche 1. Qualsiasi soggetto può fare un uso commerciale di una denominazione protetta in virtù del presente accordo relativa a prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al corrispondente disciplinare. 2. Quando un'indicazione geografica è protetta in virtù del presente accordo, l'uso della denominazione protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori nè oneri supplementari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-205