Art. 198 · Motivi di decadenza
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Art. 198

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Motivi di decadenza

In vigore dal 24 ott 2015
Motivi di decadenza 1. Le Parti dispongono che il marchio può essere dichiarato decaduto se per un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nel territorio interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Tuttavia nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda di decadenza, è iniziata o ripresa l'utilizzazione effettiva del marchio; eventuali preparativi per l'inizio o la ripresa dell'uso del marchio avviati solo dopo che il titolare abbia saputo che potrebbe essere presentata una domanda di decadenza non vengono, tuttavia, presi in considerazione ove intervengano nei tre mesi che precedono la presentazione della domanda di decadenza, e al massimo allo scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso. 2. Il marchio può inoltre essere dichiarato decaduto qualora, dopo la data di registrazione: a) sia divenuto, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato; b) sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato.
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