Art. 195 · Diritti conferiti dal marchio
Accordo

Art. 195

37 / 488

Diritti conferiti dal marchio

In vigore dal 24 ott 2015
Diritti conferiti dal marchio Il marchio registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato; b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza con il marchio e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-195