Accordo›Sez. 2
Art. 188
159 / 488Atti soggetti a restrizione relativi alle banche di dati
In vigore dal 24 ott 2015
Atti soggetti a restrizione relativi alle banche di dati
L'autore di una banca di dati gode, per quanto concerne la forma espressiva di tale banca tutelabile mediante il diritto d'autore, del diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati;
d) qualsiasi comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
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