Accordo›Sez. 2
Art. 177
148 / 488Protezione delle informazioni sul regime dei diritti
In vigore dal 24 ott 2015
Protezione delle informazioni sul regime dei diritti
1. Le Parti prevedono un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti atti:
a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;
b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti ai sensi del presente accordo, dalle quali siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti, ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge della Parte in questione.
2. Ai fini del presente accordo, per "informazioni sul regime dei diritti" si intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui alla sottosezione 1, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.
Il primo comma si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti di cui alla sottosezione 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-177