Art. 172 · Limitazioni
AccordoSez. 2

Art. 172

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Limitazioni

In vigore dal 24 ott 2015
Limitazioni 1. Le Parti hanno la facoltà di prevedere limitazioni dei diritti di cui agli del presente accordo nei casi seguenti: a) quando si tratti di utilizzazione privata; b) quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità; c) quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni; d) quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti hanno la facoltà di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi, degli organismi di radiodiffusione e dei produttori delle prime fissazioni di pellicole, limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche. Non possono tuttavia essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni della convenzione di Roma. 3. Le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere applicate solo in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-172