Art. 147 · Disposizioni in materia di facilitazione e ulteriore liberalizzazione
AccordoCapo 7

Art. 147

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Disposizioni in materia di facilitazione e ulteriore liberalizzazione

In vigore dal 24 ott 2015
Disposizioni in materia di facilitazione e ulteriore liberalizzazione 1. Le Parti si consultano al fine di facilitare la circolazione dei capitali tra loro così da promuovere gli obiettivi del presente accordo. 2. Nei primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme della Parte UE in materia di libera circolazione dei capitali. 3. Entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio riesamina le misure prese e determina le modalità per un'ulteriore liberalizzazione.
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