Art. 146 · Misure di salvaguardia
AccordoCapo 7

Art. 146

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Misure di salvaguardia

In vigore dal 24 ott 2015
Misure di salvaguardia Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti o i movimenti di capitali tra le Parti provochino o rischino di provocare gravi difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio1 di uno o più Stati membri dell'Unione europea o dell'Ucraina, le Parti interessate possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Parte UE e l'Ucraina, per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie. La Parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra Parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione. ----------  1 Comprese gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-146