Accordo›Sez. 6
Art. 139
247 / 488Obiettivo e principi
In vigore dal 24 ott 2015
Obiettivo e principi
1. Le Parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilità di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, in particolare collaborando per quanto riguarda i problemi posti dal commercio elettronico secondo le disposizioni del presente capo.
2. Le Parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le più rigorose norme internazionali di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli utenti in questa modalità di commercio.
3. Le Parti convengono che la trasmissione elettronica è considerata prestazione di servizi ai sensi della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) del presente capo, non assoggettabile a dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-139