Art. 119 · Risorse limitate
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Art. 119

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Risorse limitate

In vigore dal 24 ott 2015
Risorse limitate 1. Le Parti dispongono che tutte le procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, siano espletate in modo obiettivo, proporzionato, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici. 2. Le Parti provvedono alla gestione efficace delle radiofrequenze per i servizi di telecomunicazione nel loro territorio al fine di garantire un uso efficiente ed efficace dello spettro. Se la domanda di frequenze specifiche è superiore alla loro disponibilità, sono seguite procedure adeguate e trasparenti di assegnazione per ottimizzarne l'uso e agevolare lo sviluppo della concorrenza. 3. Le Parti dispongono che l'assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione siano affidate all'autorità di regolamentazione. 4. Qualora autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di fornitori di servizi che gestiscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione, occorre garantire un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di passaggio dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.
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