Accordo›Sez. 4
Art. 102
211 / 488Professionisti indipendenti
In vigore dal 24 ott 2015
Professionisti indipendenti
1. Le Parti confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei professionisti indipendenti.
2. Per ciascuno dei settori elencati di seguito, le Parti consentono la prestazione di servizi nel loro territorio ad opera di professionisti indipendenti dell'altra Parte alle condizioni precisate nel paragrafo 3 del presente articolo e negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo concernenti le riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti:
a) servizi legali
b) servizi architettonici, urbanistici e paesaggistici
c) servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria integrati
d) servizi informatici e affini
e) servizi di consulenza gestionale e affini
f) servizi di traduzione.
3. Gli impegni assunti dalle Parti sono soggetti alle seguenti condizioni:
a) le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di lavoratori autonomi stabiliti nell'altra Parte e devono essersi aggiudicate un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi;
b) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra Parte, un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attività oggetto del contratto;
c) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere:
i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente1; e
ii) le qualifiche professionali necessarie per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni giuridiche della Parte in cui avviene la prestazione del servizio;
d) l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della Parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore;
e) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della Parte in cui il servizio è prestato;
f) altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessità economica, quali specificate negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo concernenti le riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti.
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 1 Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati
ottenuti nel territorio della Parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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