Art. 9 · Arresto provvisorio
Trattato

Art. 9

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Arresto provvisorio

In vigore dal 10 ott 2015
Arresto provvisorio 1. In caso di urgenza, lo Stato Richiedente può domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. Tale domanda sarà avanzata per iscritto mediante le Autorità Designate ai sensi dell' di questo Trattato, l'Interpol (l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambi gli Stati; 2. La domanda di arresto provvisorio deve contenere le indicazioni di cui all' del presente Trattato e la dichiarazione che sarà presentata una richiesta formale di estradizione per la persona richiesta. 3. Lo Stato Richiesto informerà prontamente lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda. 4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive diventano inefficaci se, entro trenta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorità Designata dello Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione. Su ragionevole domanda dello Stato Richiedente, tale termine può essere esteso di quindici giorni. 5. Il termine dell'arresto provvisorio di cui al comma 4 del presente articolo non pregiudica l'estradizione della persona richiesta se lo Stato Richiesto successivamente riceve la formale richiesta di estradizione.
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