Art. 8 · Informazioni supplementari
Trattato

Art. 8

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Informazioni supplementari

In vigore dal 10 ott 2015
Informazioni supplementari 1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato potrà richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni. 2. La mancata presentazione delle informazioni aggiuntive entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo equivale a rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, allo Stato Richiedente non è preclusa la possibilità di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2015-09-24;161#art-t-8