Trattato
Art. 7
7 / 21Richiesta di estradizione e documenti necessari
In vigore dal 10 ott 2015
Richiesta di estradizione e documenti necessari
1. La richiesta di estradizione deve essere formulata per iscritto e deve contenere quanto segue:
(a) l'indicazione dell'Autorità Richiedente;
(b) nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi nonché, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;
(c) un'esposizione dei fatti costituenti reato per i quali l'estradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data, del luogo di consumazione, della condotta e delle conseguenze del reato; (d) titolo del reato, la pena che potrebbe essere applicata e le disposizioni di legge necessarie per determinare la giurisdizione penale;
(e) il testo delle disposizioni di legge in materia che stabiliscono i termini per procedere penalmente o il termine per dare esecuzione alla condanna;
2. Oltre a quanto previsto dal punto 1 del presente articolo,
(a) la domanda di estradizione che ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale a carico della persona richiesta deve essere accompagnata anche dalla copia autentica del mandato di arresto emesso dall'autorità competente dello Stato Richiedente;
(b) la domanda di estradizione che ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta deve essere accompagnata dalla copia autentica della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena già eseguita.
3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere sottoscritti o sigillati ufficialmente dalle competenti autorità dello Stato Richiedente ed essere accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto, salvo diversi accordi tra gli Stati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-09-24;161#art-t-7