Art. 4 · Motivi di rifiuto facoltativi
Trattato

Art. 4

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Motivi di rifiuto facoltativi

In vigore dal 10 ott 2015
Motivi di rifiuto facoltativi L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze: (a) se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione penale dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dallo Stato Richiesto per lo stesso reato per il quale l'estradizione è domandata; (b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o altre condizioni personali di tale persona.
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