Trattato
Art. 2
2 / 21Reati che danno luogo all'estradizione
In vigore dal 10 ott 2015
Reati che danno luogo all'estradizione
1. Danno luogo ad estradizione i fatti che costituiscono reato per la legge di entrambi gli Stati e che soddisfano una delle seguenti condizioni:
(a) quando la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati con la pena della reclusione ad almeno un anno;
(b) quando la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna alla pena della reclusione e al momento della presentazione della domanda la durata della pena residua è di almeno 6 mesi.
2. Nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformità al comma 1 del presente articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia.
3. Se la richiesta di estradizione riguarda due o più reati ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purchè uno di essi soddisfi le condizioni previste dal comma 1 del presente articolo, lo Stato Richiesto può concedere l'estradizione per tutti quei reati.
4. Se il reato per il quale l'estradizione è richiesta attiene alla materia di tasse e imposte, dogane e cambi o altri obblighi finanziari, lo Stato Richiesto non rifiuterà l'estradizione soltanto per il motivo che la sua legge non prevede la stessa disciplina in materia di tasse e imposte, dogane e cambi o altri obblighi finanziari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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