Trattato
Art. 13
13 / 21Richieste di estradizione avanzate da più Stati
In vigore dal 10 ott 2015
Richieste di estradizione avanzate da più Stati
Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o più altri Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare:
(a) se le domande sono state avanzate sulla base di un Trattato; (b) la gravità dei diversi reati;
(c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
(d) la nazionalità ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta;
(e) le rispettive date di presentazione delle domande;
(f) la possibilità di una successiva estradizione ad uno Stato terzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-24;161#art-t-13