Art. 13 · Richieste di estradizione avanzate da più Stati
Trattato

Art. 13

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Richieste di estradizione avanzate da più Stati

In vigore dal 10 ott 2015
Richieste di estradizione avanzate da più Stati Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o più altri Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare: (a) se le domande sono state avanzate sulla base di un Trattato; (b) la gravità dei diversi reati; (c) il tempo ed il luogo di commissione del reato; (d) la nazionalità ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta; (e) le rispettive date di presentazione delle domande; (f) la possibilità di una successiva estradizione ad uno Stato terzo.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-24;161#art-t-13