Art. 11 · Consegna della persona
Trattato

Art. 11

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Consegna della persona

In vigore dal 10 ott 2015
Consegna della persona 1. Se lo Stato Richiesto concede l'estradizione, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e sulle altre questioni pertinenti relative all'esecuzione dell'estradizione. Il termine per la consegna della persona richiesta è di quaranta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente è informato della concessione dell'estradizione. 2. Se nei termini di cui al comma 1 del presente articolo lo Stato Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, lo Stato Richiesto pone immediatamente in libertà l'estradando e può rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per lo stesso reato avanzata dallo Stato Richiedente, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 3 del presente articolo. 3. Se uno degli Stati non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, lo Stato interessato informa l'altro e gli Stati medesimi concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Quando l'estradando fugge tornando nello Stato Richiesto prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nello Stato Richiedente, tale persona può essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dallo Stato Richiedente per lo stesso reato; lo Stato Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall' del presente Trattato.
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