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Art. 7.47
23 / 272Ambito di applicazione, definizioni e principi
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.47
Ambito di applicazione, definizioni e principi
1. La presente sottosezione stabilisce i principi della liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma delle sezioni da B a D.
2. Ai fini della presente sottosezione, si intende per:
a) trasporto marittimo internazionale: i trasporti multimodali porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un unico titolo di trasporto e implicanti perciò il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto;
b) servizi di movimentazione di carichi marittimi: le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali se questo personale è organizzato indipendentemente dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e la direzione delle operazioni di:
i) carico e scarico delle navi;
ii) rizzaggio/derizzaggio del carico;
iii) ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco;
c) servizi di sdoganamento (o "servizi di spedizionieri doganali"): l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del fornitore del servizio o di una sua abituale attività complementare;
d) servizi di stazionamento e deposito di container: lo stoccaggio di container in aree portuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;
e) servizi di agenzia marittima: le attività che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:
i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali;
ii) rappresentanza delle compagnie, organizzazione dello scalo o, se necessario, presa in carico delle merci.
3. Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le Parti nel trasporto marittimo internazionale:
a) le Parti applicano effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie;
b) ciascuna delle Parti accorda alle navi battenti bandiera dell'altra Parte o gestite da fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
4. Nell'applicare questi principi, le Parti:
a) si astengono dall'introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi bilaterali con terzi relativamente a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e non attivano le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi bilaterali;
b) dall'entrata in vigore del presente accordo sopprimono e si astengono dall'introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale.
5. Ciascuna delle Parti autorizza i fornitori di servizi marittimi internazionali dell'altra Parte ad avere uno stabilimento nel proprio territorio applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attività, condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri fornitori di servizi o, se migliori, di quelle di terzi, secondo le condizioni figuranti nel proprio elenco degli impegni.
6. Ciascuna delle Parti mette a disposizione dei fornitori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte, secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i seguenti servizi portuali:
a) pilotaggio;
b) rimorchiaggio;
c) fornitura di provviste di bordo;
d) bunkeraggio e rifornimento idrico;
e) raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra;
f) capitaneria di porto;
g) ausili alla navigazione;
h) servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, come le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricità, le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio.
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