Art. 7.29 · Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione
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Art. 7.29

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Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.29 Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione 1. La prestazione dei servizi è, per quanto possibile, autorizzata a seguito di una procedura di autorizzazione semplificata. 2. Può essere prescritta una licenza per tener conto delle questioni di attribuzione delle frequenze, dei numeri e dei diritti di passaggio. Le modalità e le condizioni di tali licenze sono rese note al pubblico. 3. Ove sia prescritta una licenza: a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito alla richiesta di licenza sono resi noti al pubblico; b) i motivi del diniego del rilascio della licenza vengono comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta; e c) i diritti di licenza31 riscossi dalle Parti per il rilascio di una licenza non superano i costi amministrativi normalmente sostenuti nella gestione, nel controllo e nell'applicazione delle licenze in questione.32 ---------  31 I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, nè i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.  32 Gli effetti della presente lettera decorrono al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Ciascuna delle Parti provvede a far sì che i diritti di licenza siano istituiti e applicati in modo non discriminatorio fin dall'entrata in vigore del presente accordo.
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