Art. 7.25 · Servizi informatici
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Art. 7.25

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Servizi informatici

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.25 Servizi informatici 1. Quando liberalizzano gli scambi dei servizi informatici a norma delle sezioni da B a D, le Parti si attengono alle indicazioni dei paragrafi seguenti. 2. Il codice 84 della CPC27, codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base relative alla prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati: i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione), l'elaborazione e la memorizzazione dei dati, nonché i servizi correlati quali i servizi di consulenza e formazione del personale dei clienti. Grazie all'evoluzione tecnologica è aumentata l'offerta di questi servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di queste funzioni di base o la loro totalità. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici. 3. I servizi informatici e i servizi correlati, prestati o no tramite una rete, come Internet, comprendono ogni servizio in materia di: a) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer e sistemi informatici; b) programmi informatici e inoltre consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici; c) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati; d) manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; o e) formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove. 4. I servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio bancari) mediante mezzi elettronici e non elettronici. Le Parti riconoscono che esiste una differenza di rilievo tra il servizio abilitante (ad esempio il web-hosting o l'hosting di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti (ad esempio quello bancario) fornito per via elettronica, e che in questi casi il servizio essenziale o di contenuti non è compreso nel codice CPC 84. ---------  27 Central Products Classification dell'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, NO 77, CPC Prov, 1991.
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