Art. 7.23 · Regolamentazione interna
allegatoSez. E

Art. 7.23

162 / 272

Regolamentazione interna

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.23 Regolamentazione interna 1. Qualora sia necessaria un'autorizzazione per la prestazione di un servizio o per lo stabilimento per cui sia stato assunto un impegno specifico, le autorità competenti delle Parti informano il richiedente, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, della decisione riguardante la sua domanda. Le autorità competenti delle Parti forniscono sollecitamente al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della sua domanda. 2. Ciascuna delle Parti istituisce o mantiene organi o procedure giurisdizionali, arbitrali o amministrativi che su richiesta dell'investitore o del fornitore di servizi interessato provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la fornitura transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, le Parti garantiscono che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale. 3. Affinché le misure relative ai requisiti e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche e ai requisiti per le licenze non costituiscano inutili ostacoli al commercio di servizi, fermo restando il diritto di regolamentare la fornitura di servizi e di introdurre nuove regolamentazioni in materia per raggiungere obiettivi di politica pubblica, ciascuna delle Parti si adopera, in modo appropriato a ciascun settore, per far sì che tali misure: a) siano basate su criteri obiettivi e trasparenti, come la competenza e la capacità di fornire il servizio; b) nel caso delle procedure per la concessione di licenze, non costituiscano in sè una restrizione della fornitura del servizio. 4. Il presente articolo è, se del caso, modificato, previa consultazione delle Parti, per includere nel presente accordo i risultati dei negoziati previsti dall'articolo VI, paragrafo 4, del GATS o i risultati di negoziati simili condotti in altre sedi multilaterali a cui le Parti partecipano, dal momento in cui essi prendono effetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-23