Art. 3.9 · Notifica
allegatoSez. D

Art. 3.9

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Notifica

In vigore dal 4 set 2015
.9 Notifica 1. Dopo che le autorità competenti di una Parte hanno ricevuto una domanda debitamente documentata di istituzione di un dazio antidumping riguardante importazioni provenienti dall'altra Parte, e al più tardi 15 giorni prima dell'apertura di un'inchiesta, la Parte notifica per iscritto all'altra Parte il ricevimento della domanda. 2. Dopo che le autorità competenti di una Parte hanno ricevuto una domanda debitamente documentata di istituzione di un dazio compensativo riguardante importazioni provenienti dall'altra Parte, e prima dell'apertura di un'inchiesta, la Parte notifica per iscritto all'altra Parte il ricevimento della domanda e propone all'altra Parte una riunione di consultazione con le sue autorità competenti sulla domanda.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-3-9