Art. 2.10 · Diritti e altri oneri sulle importazioni
allegatoSez. C

Art. 2.10

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Diritti e altri oneri sulle importazioni

In vigore dal 4 set 2015
.10 Diritti e altri oneri sulle importazioni Ciascuna delle Parti dispone che i diritti e gli oneri di qualsiasi natura (diversi dai dazi doganali e dalle voci che sono escluse dalla definizione di dazio doganale di cui all'.3, lettere a), b) e d imposti sulle importazioni o in relazione ad esse siano di importo corrispondente al costo approssimativo dei servizi prestati, non siano calcolati ad valorem e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna o una tassazione delle importazioni a scopi fiscali.
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