Art. 15.6 · Punti di contatto
allegatoCapo 15

Art. 15.6

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Punti di contatto

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 15.6 Punti di contatto 1. Per facilitare la comunicazione e assicurare l'efficace attuazione del presente accordo, all'entrata in vigore di quest'ultimo le Parti designano dei coordinatori. La designazione dei coordinatori fa salva la designazione specifica di autorità competenti in base alle disposizioni di capi specifici del presente accordo. 2. Su richiesta di una delle Parti, il coordinatore dell'altra Parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di ogni questione attinente all'attuazione del presente accordo e fornisce il sostegno necessario per facilitare la comunicazione con la Parte richiedente. 3. Nella misura consentita dalla rispettiva legislazione, ciascuna delle Parti fornisce tramite i suoi coordinatori informazioni su richiesta dell'altra Parte e risponde sollecitamente a qualsiasi domanda dell'altra Parte in relazione a misure esistenti o proposte che possono avere un'incidenza sugli scambi commerciali tra le Parti.
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