Art. 15.5 · Modifiche
allegatoCapo 15

Art. 15.5

261 / 272

Modifiche

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 15.5 Modifiche 1. Le Parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo. Una modifica entra in vigore dopo che le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge, alla data convenuta dalle Parti. 2. In deroga al paragrafo 1, il comitato per il commercio può decidere di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note del presente accordo. Le Parti possono adottare la decisione, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-15-5