allegato›Capo 15
Art. 15.10
266 / 272Entrata in vigore
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 15.10
Entrata in vigore
1. Il presente accordo è approvato dalle Parti in conformità delle rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore sessanta giorni dopo che le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge o in altra data convenuta dalle Parti.
3. In deroga ai paragrafi 2 e 5, le Parti applicano il protocollo sulla cooperazione culturale a partire dal primo giorno del terzo mese seguente la data in cui la Corea ha depositato il suo strumento di ratifica della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005 (di seguito "convenzione UNESCO") presso il segretariato dell'UNESCO a Parigi, a meno che la Corea abbia depositato il suo strumento di ratifica della convenzione UNESCO prima dello scambio di notifiche di cui ai paragrafi 2 o 5.
4. Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli affari esteri e del commercio della Corea, o al suo successore.
5. a) Il presente accordo è provvisoriamente applicato a partire dal primo giorno del mese seguente la data in cui la Parte UE e la Corea si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive pertinenti procedure.
b) Se una Parte non è in grado di applicare provvisoriamente certe disposizioni del presente accordo, ne informa l'altra Parte precisando di quali disposizioni si tratta. In deroga alla lettera a), a condizione che l'altra Parte abbia espletato le necessarie procedure e non sollevi obiezioni all'applicazione provvisoria entro dieci giorni dalla notifica dell'impossibilità di applicare provvisoriamente certe disposizioni, le disposizioni del presente accordo che non sono oggetto della notifica sono provvisoriamente applicate il primo giorno del mese seguente la notifica.
c) Una Parte può porre termine all'applicazione provvisoria dandone comunicazione scritta all'altra Parte e con effetto il primo giorno del mese seguente la notifica.
d) Se il presente accordo o talune sue disposizioni sono applicati provvisoriamente, per "entrata in vigore del presente accordo" si intende la data dell'applicazione provvisoria.
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