Art. 14.20 · Termini
allegatoSez. D

Art. 14.20

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Termini

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 14.20 Termini 1. Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la trasmissione dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono. 2. I termini indicati nel presente capo possono essere prorogati previo accordo fra le Parti.
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