allegato
Art. 14.17
86 / 272Decisioni e lodi del collegio arbitrale
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 14.17
Decisioni e lodi del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni all'unanimità. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione all'unanimità, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è in alcun caso reso pubblico.
2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e non creano alcun diritto nè alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute.
Salvo diversa decisione, il comitato per il commercio rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte.
Storico versioni
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