Art. 14.15 · Informazioni e consulenza tecnica
allegato

Art. 14.15

84 / 272

Informazioni e consulenza tecnica

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 14.15 Informazioni e consulenza tecnica Su istanza di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte, comprese le Parti coinvolte nella controversia, se lo ritiene opportuno per la procedimento arbitrale. Il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti, se lo ritiene opportuno. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a entrambe le Parti, che possono formulare osservazioni. Le persone fisiche o giuridiche interessate delle Parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, in conformità all'allegato 14-B.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-14-15