allegato
Art. 14.13
82 / 272Soluzione concordata
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 14.13
Soluzione concordata
Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applica il presente capo. Esse notificano tale soluzione al comitato per il commercio. Alla notifica della soluzione concordata, la procedura è chiusa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-14-13