Art. 14.13 · Soluzione concordata
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Art. 14.13

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Soluzione concordata

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 14.13 Soluzione concordata Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applica il presente capo. Esse notificano tale soluzione al comitato per il commercio. Alla notifica della soluzione concordata, la procedura è chiusa.
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