allegato
Art. 14.11
80 / 272Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 14.11
Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione
1. Se prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la Parte convenuta non notifica alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale o se il collegio arbitrale stabilisce che non è stata presa alcuna misura o che la misura notificata a norma dell'articolo 14.10, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi della Parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2, la Parte convenuta presenta, su richiesta della Parte attrice, un'offerta di indennizzo temporaneo.
2. Se un accordo sull'indennizzo non è raggiunto entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla trasmissione della pronuncia a norma dell'articolo 14.10 con la quale il collegio arbitrale ha stabilito che non è stata presa alcuna misura per dare esecuzione al lodo o che la misura notificata a norma dell'articolo 14.10, paragrafo 1, non è compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 14.2, la Parte attrice è autorizzata, previa notifica alla Parte convenuta e al comitato per il commercio, a sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2. in misura equivalente all'annullamento o alla diminuzione dei benefici causati dalla violazione. La notifica specifica il livello degli obblighi che la Parte attrice intende sospendere. La Parte attrice può applicare la sospensione dieci giorni dopo la data della notifica, a meno che la Parte convenuta abbia chiesto un arbitrato a norma del paragrafo 4.
3. Nel sospendere gli obblighi, la Parte attrice può scegliere di aumentare le aliquote dei suoi dazi portandole al livello applicato agli altri membri dell'OMC su un volume di scambi da determinare in modo tale che questo volume, moltiplicato per l'aumento delle aliquote dei dazi, equivalga al valore dell'annullamento o della diminuzione dei benefici causata dalla violazione.
4. Se ritiene che la sospensione non sia equivalente all'annullamento o alla diminuzione dei benefici causati dalla violazione, la Parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla Parte attrice e al comitato per il commercio prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 2. Il
collegio arbitrale originario trasmette il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle Parti e al comitato per il commercio entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finché il collegio arbitrale non abbia trasmesso il proprio lodo; le sospensioni devono inoltre essere coerenti con il lodo del collegio arbitrale.
5. Nel caso in cui un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5. Il termine per la trasmissione della decisione è di quarantacinque giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 4.
6. La sospensione degli obblighi è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 14.2 non sia stata revocata o modificata per
renderla conforme a tali disposizioni, secondo quanto previsto all'articolo 14.2, o fino a quando le Parti non abbiano trovato un
accordo per la risoluzione della controversia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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